Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

DOUEIT, 31 Dicembre 2007Serie L

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Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2007 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2007 recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (qui di seguito 'accordo di partenariato ACP-CE'), prevede che accordi di partenariato economico (APE) debbano entrare in vigore al più tardi il 1o gennaio 2008.

(2) L'accordo di partenariato ACP-CE prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2007 del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo stesso.

(3) Dal 2002 la Comunità negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati ACP, suddiviso in sei regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali accordi di partenariato economico saranno conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei paesi ACP.

In una prima fase, potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di accordi di partenariato economico riguardanti almeno regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con accordi di partenariato economico completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.

(4) Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.

(5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo del 22 dicembre 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

31.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/1 (6) Per le importazioni nella Comunità, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare.

Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (1) (in prosieguo denominato 'ASSC'), fino all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.

(7) Anziché basarsi sui regimi speciali per i paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (2), è preferibile che i paesi meno sviluppati che sono anche Stati ACP fondino i loro futuri rapporti commerciali con la Comunità su accordi di partenariato economico. Per facilitare questa evoluzione, è opportuno prevedere che i paesi che hanno concluso negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico e che possono usufruire dei regimi stabiliti dal presente regolamento possano continuare ad avvalersi, per un periodo limitato, dei regimi speciali a favore dei paesi meno sviluppati previsti dal regolame...

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