Riassunto
Regolamento (CE) n. 1895/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1520/2000
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8.9.2000L 228/6
REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2000 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2000 concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, considerando quanto segue:(1) Conformemente alla direttiva 98/8/CE (in prosieguo la direttiva) è necessario avviare un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (in prosieguo i principi attivi esistenti).(2) La prima fase del programma di revisione è intesa a mettere la Commissione in condizione di identificare i principi attivi esistenti dei biocidi e di specificare quali dovrebbero essere valutati per essere eventualmente inseriti nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva. Visto il numero presumibilmente consistente dei principi attivi esistenti passibili di essere inseriti in tali allegati, occorrono informazioni per definire le priorità della fase successiva del programma di revisione, il cui inizio è previsto per l'anno 2002.(3) Occorre stabilire il rapporto tra i produttori, i responsabili della formulazione, gli Stati membri e la Commissione, nonché gli obblighi di ciascuna delle parti ai fini dell'attuazione del programma di revisione.(4) Per redigere un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti, occorre definire una procedura di identificazione in base alla quale tutti i produttori trasmettono alla Commissione informazioni sui principi attivi esistenti dei biocidi. Anche i responsabili della formulazione dovrebbero avere la possibilità di identificare i principi attivi esistenti.(5) Occorre definire una procedura di notifica in base alla quale i produttori e i responsabili della formulazi...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
Documenti citati
- Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (1)
Vedere Altri Documenti che Citino la Stessa Legislazione