Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) [notificata con il numero C(2001) 1761] (1)

DOUEIT, 04 Luglio 2002Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) [notificata con il numero C(2001) 1761] (1)

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2001 relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) [notificata con il numero C(2001) 1761] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/540/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO (1) Grazie in particolare alle informazioni raccolte in occasione dei procedimenti avviati in base alle denunce depositate nei confronti degli aiuti di Stato a favore dell'impresa Daewoo Electronics Manufacturing Spagna SA (2 ) e delle imprese Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (3 ), la Commissione ha appreso che viene applicato in Spagna, nella provincia di Álava, un regime di aiuti fiscali agli investimenti non notificato, sotto forma di aiuti fiscali che consistono nella riduzione della base imponibile per alcune imprese di recente creazione.

Inoltre, ha ricevuto informazioni informali secondo le quali esisterebbero misure simili nella provincia di Guipúzcoa dato che questo territorio dispone della stessa autonomia fiscale della provincia di Álava.

(2) Con lettera del 29 settembre 1999 [SG(99) D/7813], la Commissione ha informato il Regno di Spagna della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a questo aiuto.

(3) Con lettera della rappresentanza permanente del 2 dicembre 1999, registrata il 6 dicembre 1999, la Spagna ha presentato le sue osservazioni nell'ambito del procedimento in questione.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4 ). La Commissione ha così invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione entro un mese a partire dalla suddetta data di pubblicazione.

(5) La Commissione ha ricevuto osservazioni a questo riguardo da parte delle seguenti entità: Comunità Autonoma di Castilla y León, il 17 marzo 2000; governo di La Rioja, il 24 marzo 2000; confederazione imprenditoriale basca -- Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (in appresso Confebask), il 27 marzo 2000, e, oltre il termine, osservazioni complementari con lettera del 29 dicembre 2000, registrata il 3 gennaio 2001; collegio basco di economisti -- Ekonomilarien Euskal Elkargoa, il 27 marzo 2000; Circolo di imprenditori baschi, il 27 marzo 2000; e l'associazione professionale dei consulenti tributari della Comunità del Paese Basco, il 28 marzo 2000. Con lettera D/52998 del 17 maggio 2000, la Commissione ha trasmesso le osservazioni alla Spagna offrendo la possibilità di commentarle, ma non ha ricevuto alcun commento.

4.7.2002 L 174/31Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (1 ) GU C 55 del 26.2.2000, pag. 2.

(2 ) Decisione 1999/718/CE della Commissione (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 1).

(3 ) Decisione 2000/795/CE della Commissione (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 36). (4 ) Cfr. nota 1.

(6) Con lettera della rappresentanza permanente in data 22 giugno 2000, la Spagna ha informato la Commissione dell'abrogazione, a partire dal 18 marzo 2000, tramite legge provinciale (Norma Foral) (5 ) 3/2000, del 13 marzo 2000, dell'articolo 26 della legge provinciale di Guipúzcoa (6 ) 7/1996, del 4 luglio 1996, che costituiva la base giuridica che aveva instaurato gli aiuti fiscali in questione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (7) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, che non sono state contestate né dalle autorità spagnole né da altri, gli aiuti fiscali in questione sono stati instaurati dall'articolo 26 della legge provinciale 7/1996 sull'imposta sulle società del 4 luglio (7 ). La formulazione del citato articolo 26 è la seguente (8 ):

'1) Le società che iniziano un'attività commerciale beneficiano di una riduzione del 99 %, 75 %, 50 % e 25 %, risp...

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