Riassunto
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) -
Titolo I NATURA GIURIDICA COMPITI ED ORGANI DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade"; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88; Visti gli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n.242; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica; E m a n a Il seguente statuto E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente. Art. 1.Natura giuridica e sede 1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, e' un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'articolo 12. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.Puo' inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della magistratura Puo' concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.".- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 "3. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica".- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonc...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Se sei già cliente di vLex, accedi qui
Documenti citati

