Appunti pratici in tema di rivalutazione monetaria e interessi

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 2-2010, Febbraio 2010

Legato come :

Riassunto


1. Introduzione. Crediti di valuta e crediti di valore.- 2. In sintesi: interessi e rivalutazione da illecito contrattuale nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).- 3. segue: obbligazioni pecuniarie e principio della domanda.- 4. segue: obbligazioni pecuniarie e onere della prova.- 5. Crediti di valore e rivalutazione monetaria.- 6. segue: crediti di valore e interessi.- 7. segue: possono detti interessi essere concessi d’ufficio? - 8. Base e tecnica di calcolo degli interessi nelle obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale.- 9. Dal debito di valore al debito di valuta.- 10. segue: assorbimento degli interessi nella rivalutazione.- 11. segue: gli interessi nel caso di pagamento di acconto.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Appunti pratici in tema di rivalutazione monetaria e interessi

1. Introduzione. Crediti di valuta e crediti di valore

Scopo principale di queste note è quello di offrire alcune nozioni essenziali a proposito del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi soprattutto nell’ambito delle obbligazioni extracontrattuali, alle quali appartengono quelle che scaturiscono dai sinistri stradali (fatti illeciti anch’essi riconducibili al fondamentale art. 2043 c.c.).

Questa pur breve trattazione sarebbe tuttavia lacunosa se non desse conto delle principali differenze che intercorrono (anche in relazione ai temi della rivalutazione monetaria e degli interessi) fra le obbligazioni extracontrattuali e quelle contrattuali (con particolare considerazione per le obbligazioni pecuniarie).

Per cominciare, occorre avere ben chiara la distinzione (arcinota, ma ancora essenziale, come vedremo) fra crediti di valuta e crediti di valore.

I crediti di valuta (denaro come oggetto) hanno ad oggetto, appunto, una somma di denaro e sono sottoposti al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., primo comma, secondo il quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Al contrario, i crediti di valore (denaro come strumento), quali sono quelli che scaturiscono da fatti illeciti (ex art. 2043 c.c.) hanno ad oggetto una prestazione considerata per il suo concreto contenuto economico, rispetto alla quale il denaro ha solo una funzione di liquidazione.

Così ad esempio, il credito del venditore per il pagamento del prezzo della cosa venduta ha ad oggetto una somma di denaro, pagata la quale (salvo quanto si dirà) l’adempimento è compiuto.

Al contrario, il credito del danneggiato (es. la vittima di un sinistro stradale che in esso abbia perso una mano) ha ad oggetto il valore della mano, mentre il denaro è solo il mezzo attraverso il quale quel valore si concretizza e può, quindi, essere ve...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società