DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Riassunto


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,

l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti

informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della

legge 15 marzo 1997, n. 59

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a il seguente regolamento:

Capo I Principi generali Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validita'; d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, d...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società