Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per lomologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento daria (1)

DOUEIT, 22 Giugno 2007Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per lomologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento daria (1)

REGOLAMENTO (CE) N. 706/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2007 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/40/CE è una delle direttiva particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE (2).

(2) La direttiva 2006/40/CE stabilisce che i veicoli attrezzati con impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 siano oggetto di omologazione per quanto riguarda le emissioni di tali impianti di condizionamento d'aria. Stabilisce inoltre valori limite per i tassi di perdita di tali sistemi. È pertanto necessario stabilire una prova armonizzata di individuazione per misurare il tasso di perdita di tali gas e adottare le disposizioni necessarie per attuare la direttiva 2006/40/CE.

(3) La direttiva 2006/40/CE vieta a partire da una certa data la commercializzazione di nuovi veicoli attrezzati con sistemi di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. Attualmente il solo gas fluorurato identificato il cui potenziale di riscaldamento globale è superiore a 150 ed è utilizzato come refrigerante nei sistemi mobili di condizionamento d'aria è l'HFC-134a.

Deve pertanto essere stabilita la prova di individuazione di perdita per questo gas.

(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto Il presente regolamento reca talune misure di esecuzione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/40/CE.

Articolo 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 'tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni dei sistemi di condizionamento d'aria', un gruppo di veicoli che non presenta differenze per quanto riguarda il refrigerante utilizzato o altre caratteristiche importanti del sistema di condizionamento d'aria, né...

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