Decisione della Commissione, dell'11 marzo 1998, relativa ad un procedimento in applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) [notificata con il numero C(1998) 292]

Riassunto


Decisione della Commissione, dell'11 marzo 1998, relativa ad un procedimento in applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) [notificata con il numero C(1998) 292]

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 246/14.9.98

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1998 relativa ad un procedimento in applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) [notificata con il numero C(1998) 292] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (98/531/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato(1 ), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, viste le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17 da parte di Master Foods Limited e Valley Ice Cream (Ireland) Limited nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (in precedenza denominata HB Ice Cream Limited), in relazione ad una presunta restrizione della concorrenza, che ostacolerebbe la vendita dei loro gelati in Irlanda, vista la decisione della Commissione del 29 luglio 1993 di avviare un procedimento nel caso in oggetto, vista la domanda di attestazione negativa/esenzione presentata il 9 marzo 1995, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, da Van den Bergh Foods Ltd in relazione ai suoi accordi per la distribuzione in Irlanda di gelati monodose ad acquisto d'impulso, (1 ) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

dopo aver dato modo all'impresa interessata di pronunciarsi sugli addebiti contestati dalla Commissione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio(2 ), dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue:

I. INTRODUZIONE (1) La presente decisione riguarda gli accordi stipulati da Van den Bergh Foods Limited, già HB Ice Cream Limited (in appresso 'HB'), per la distribuzione in Irlanda dei suoi gelati monodose acquistati d'impulso. HB mette a disposizione dei punti vendita al dettaglio che vendono i suoi gelati dei frigocongelatori soggetti a clausola di esclusiva.

(2 ) GU 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeL 246/2 4.9.98 (2) Il 18 settembre 1991, Master Foods Limited, operante sul mercato con la denominazione Mars Ireland (in appresso 'Mars'), ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, una denuncia(3 ) contro HB in relazione alla fornitura, a numerosi dettaglianti, di frigocongelatori soggetti ad una clausola di esclusiva da parte di detta impresa. Secondo Mars questa pratica, che costituisce una restrizione della concorrenza, ostacolerebbe il suo accesso ai punti vendita al dettaglio per la vendita di gelati in Irlanda.

(3) Mars è entrata nel mercato irlandese dei gelati nel 1989. Nell'aprile 1990, l'Alta Corte irlandese (Irish High Court), con una decisione interlocutoria in favore di HB, ha disposto il divieto di conservare i prodotti di Mars nei frigocongelatori di HB. Nel maggio 1992, l'Alta corte(4 ) ha pronunciato una sentenza definitiva a favore di HB, che vieta a Mars di indurre i rivenditori a conservare i propri gelati nei frigocongelatori di HB. La Corte ha stabilito inoltre che la politica di HB basata sulla concessione di frigocongelatori con clausola di esclusiva non rientrava nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. La Corte ha sostenuto altresì che né l'esclusiva, né il sistema di fissazione dei prezzi applicati da HB costituivano un'infrazione all'articolo 86. La Corte ha però riconosciuto che HB deteneva una posizione dominante sul mercato irlandese dei gelati acquistati d'impulso. Contro queste sentenze, Mars ha presentato appello alla Corte Suprema irlandese (Irish Supreme Court).

(4) Il 22 luglio 1992, Valley Ice Cream (Ireland) Limited (in appresso 'Valley') ha presentato alla Commissione una denuncia(5 ) contro HB analoga a quella di Mars. Valley era un'impresa produttrice di gelati operante in Irlanda, ma è stata posta in liquidazione nel 1997. Fino a poco tempo prima era stata il principale distributore di gelati Mars in Irlanda.

(5) Il 29 luglio 1993, la Commissione ha concluso in via provvisoria che il sistema di distribuzione utilizzato all'epoca da HB costituiva una violazione degli articoli 85 e 86 e, a tale proposito, ha inviato a HB una comunicazione degli addebiti.

HB ha contestato la posizione della Commissione, sostenendo la legittimità dei suoi accordi di distribuzione.

(6) Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha riconosciuto che gli accordi stipulati da HB hanno effettivamente determinato miglioramenti della dis...

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