Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
DOUEIT, 13 Dicembre 2002 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2 ), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (3 ), nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (4 ), negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (5 ) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (6 ). Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n.994/98.(4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/ 2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette disci...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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