Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

Riassunto


Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo, 1 lettera a), punto i) e lettera b), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2 ), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:

(1) La definizione delle piccole e medie imprese ('PMI') di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3 ), è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (4 ). Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (5 ) a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(2) È opportuno precisare le disposizioni applicabili nei casi in cui un investimento viene effettuato in una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale, ma in un settore nel quale tali aiuti sono vietati. I massimali per gli aiuti a finalità regionale devono applicarsi solo se la regione in cui è effettuato l'investimento ed il settore cui appartiene il beneficiario sono entrambi ammissibili agli aiu...

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