Tempi e modi dell'obbligo ex art. 129, Comma 1, C.P.P. Di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: una questione assai controversa, da risolvere avendo riguardo alle diverse fasi processuali e al diverso ruolo che in esse svolge l'organo giudicante.

Archivio della nuova procedura penaleNumero 5-2004, Ottobre 2004

Legato come :

Riassunto


1. I termini del problema. - 2. Il significato, in generale, dell'obbligo di declaratoria di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p. - 3. L'obbligo di declaratoria ex art. 129, comma 1, c.p.p. nel predibattimento. - 4. Una interessante, recente pronuncia della Corte di cassazione in materia. - 5. La fase intercorrente tra l'esercizio dell'azione penale e la fissazione dell'udienza preliminare come luogo "privilegiato" di operatività della norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. - 6. La disposizione de qua nel giudizio di impugnazione.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Tempi e modi dell'obbligo ex art. 129, Comma 1, C.P.P. Di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: una questione assai controversa, da risolvere avendo riguardo alle diverse fasi processuali e al diverso ruolo che in esse svolge l'organo giudicante.

1. I termini del problema

Si registrano, nella prassi degli organi giudicanti di primo grado, casi non infrequenti di errata applicazione del disposto dell'art. 129, comma 1, c.p.p., interpretato da taluni di quelli come norma che li autorizza a procedere comunque a immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, anche a prescindere dal rispetto delle altre disposizioni regolanti la specifica fase processuale.

Con ogni probabilità, l'errore ha radice nel testo stesso della richiamata disposizione, che recita: «In ogni stato e grado del processo, il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». In tal modo, una lettura incentrata soprattutto sulla circostanza "temporale" indicata dalla legge («in ogni stato e grado del processo») può indurre il giudice a ritenersi legittimato a dichiarare la non punibilità dell'imputato senza particolari formalità, alla sola condizione che sia stata esercitata l'azione penale, e dunque che si sia superata la fase procedimentale e ci si trovi in quella propriamente "processuale".

La esclusione della fase procedimentale dall'ambito di operatività dell'art. 129, pertanto, costituisce la principale differenza tra tale disposizione e quella, ad essa corrispondente...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società