Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

DOUEIT, 30 Aprile 2004Serie L

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Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

REGOLAMENTO (CE) N. 793/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3 ), considerando quanto segue:

(1) Seguendo le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001 il presente regolamento rappresenta un primo passo di un riassetto generale della materia. Al fine di tener conto degli sviluppi, in particolare per quanto concerne i nuovi concorrenti e i problemi di accesso ai mercati, il presente regolamento andrebbe riesaminato dopo un determinato periodo di vigenza.

(2) L'esperienza ha mostrato che il regolamento (CEE) n.

95/93 del Consiglio (4 ) andrebbe rafforzato per garantire l'uso più completo e flessibile dalla limitata capacità disponibile negli aeroporti caratterizzati da fenomeni di congestione.

(3) È necessario pertanto modificare detto regolamento a norma dell'articolo 14 e chiarire alcune sue disposizioni.

(4) È auspicabile seguire la terminologia internazionale e quindi utilizzare i termini 'aeroporto ad orari facilitati' e 'aeroporto coordinato' invece di 'aeroporto coordinato' e 'aeroporto pienamente coordinato' rispettivamente.

(5) Gli aeroporti contraddistinti da serie carenze di capacità dovrebbero essere designati come aeroporti coordinati sulla base di criteri obiettivi, dopo che sia stata svolta un'analisi di capacità. Per tali aeroporti coordinati occorrono norme dettagliate idonee ad assicurare l'osservanza integrale dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Attività specifiche come le operazioni con elicotteri non dovrebbero essere soggette alle norme di assegnazione delle bande orarie laddove queste non siano necessarie.

(6) Negli aeroporti ad orari facilitati il facilitatore degli orari dovrebbe agire in modo indipendente. Negli aeroporti coordinati il coordinatore svolge un ruolo fondamentale nel processo di coordinamento. Per...

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