Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)





Extracto


Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)

16.5.2003 IT L 122/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europea I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 133, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), ha sostituito la decisione 87/373/CEE (5).

(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzionepreviste in applicazione delladecisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 425.

(2) Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 241 del 7.10.2002, pag.128.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

(6) GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

(3) La suddetta dichiarazione indicale modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

L 122/2 IT 16.5.2003Gazzetta ufficiale dell'Unione europea HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio Il presidente A. GIANNITSIS Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegat...

Ver el contenido completo de este documento


Documentos citados


Cargando preview de artículo ... cerrar