Riassunto
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
L 114/6 IT 30.4.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ACCORDO tra la Comunita Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, da una parte, e LA COMUNITA EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,IL REGNO DI DANIMARCA,LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,LA REPUBBLICA ELLENICA,IL REGNO DI SPAGNA,LA REPUBBLICA FRANCESE,L'IRLANDA,LA REPUBBLICA ITALIANA,IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,IL REGNO DEI PAESI BASSI,LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,LA REPUBBLICA PORTOGHESE,LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,IL REGNO DI SVEZIA,IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, dall'altra, in appresso denominate 'parti contraenti', convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni, decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo: 30.4.2002 IT L 114/7Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 5I. DISPOSIZIONI DI BASE Prestazione di servizi Articolo 11. Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo suObiettivo alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri società conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere 2. Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di sul territorio delle parti contraenti;soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente:b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un servizi di breve durata; Accordo di cui al paragrafo 1 b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cuic) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gliterritorio delle parti contraenti, alle persone che non è stata concessa dalle autorità competenti della partesvolgono un'attività economica nel paese ospitante;contraente interessata.d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. 3. Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.Articolo 24. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti confor-Non discriminazione memente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte conArticolo 6traente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica Articolo 3Alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte Diritto di ingresso contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività.Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemen- Articolo 7 te alle disposizioni di cui all'allegato I.Altri diritti Articolo 4Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e ilIl diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conforme- suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;mente alle disposizioni dell'allegato I. L 114/8 IT 30.4.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che II. DISPOSIZIO...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años
- Directiva 97/38/CE de la Comisión de 20 de junio de 1997 por la que se modifica el Anexo C de la Directiva 92/51/CEE del Consejo relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
- Reglamento (CE) n° 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el ...
- Reglamento (CE) nº 1290/97 del Consejo de 27 de junio de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (...
- Directiva 95/43/CE de la Comisión, de 20 de julio de 1995, por la que se modifican los Anexos C y D de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales que completa la Directiva 89/48/CEE
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