I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Riassunto


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

REGOLAMENTO (CE) N. 2286/2002 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2002 che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) In attesa della ratifica, da parte degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati ACP, dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in appresso denominato 'accordo di Cotonou' (1 ), l'applicazione anticipata dell'accordo è sancita dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato (2 ).

(2) Al fine di agevolare la transizione ai nuovi regimi commerciali, e in particolare agli accordi di partenariato economico, le preferenze commerciali non reciproche applicate nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE dovrebbero essere mantenute per tutti gli Stati ACP, alle condizioni stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou, durante il periodo preparatorio che terminerà il 31 dicembre 2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, i prodotti agricoli originari degli Stati ACP ed elencati nell'allegato I del trattato o soggetti ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'applicazione della politica agricola comune fruiscono di un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

(4) Nella dichiarazione XXII dell'accordo di Cotonou relativa ai prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, lettera

a) la Comunità ha affermato che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli.

(5) Occorre specificare che i benefici risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou riguardano unicamente i prodotti originari ai sensi del protocollo 1 relativo alla nozione di 'prodotti originari' e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(6) Per motivi di semplificazione e trasparenza è opportuno che un allegato contenga un elenco completo dei prodotti di cui trattasi e delle specifiche disposizioni di importazione ad essi applicabili e che le indicazioni relative ai contingenti tariffari, ai massimali tariffari e ai quantitativi di riferimento figurino in un allegato separato.

(7) Sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare ed è quindi opportuno mantenere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

(8) Benché i vantaggi t...

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