Riassunto
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT14.10.2003 L 263/9
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2003 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 -- Deutsche Telekom AG) [notificata con il numero C(2003) 1536] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/707/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/ 1999 (2 ), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2, viste le denunce presentate il 18 marzo 1999, il 19 luglio 1999 e il 20 luglio 1999 da Mannesmann Arcor AG & Co nonché da quattordici gestori di reti fisse tedeschi attivi a livello regionale in relazione a infrazioni all'articolo 82 del trattato CE da parte di Deutsche Telekom AG, con le quali si chiede alla Commissione di porre fine alle infrazioni stesse, vista la decisione della Commissione del 2 maggio 2002 di avviare il procedimento nel caso di specie, dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (3 ), sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, vista la relazione finale del consigliere-auditore, considerando quanto segue:I. I FATTI (1) La presente decisione verte su tariffe non eque che costituiscono una violazione dell'articolo 82, lettera a), del trattato CE. Si tratta dei prezzi imposti da Deutsche Telekom AG (DT) a concorrenti e consumatori finali per l'accesso alle sue reti locali. Le reti locali di DT consistono in vari anelli locali destinati agli abbonati. Ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (4 ), per rete locale si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa.(2) Il 18 marzo 1999 Mannesmann Arcor AG & Co. ha presentato alla Commissione una denuncia nei confronti di DT ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, e una denuncia nei confronti della Repubblica federale di Germania, in forza dell'articolo 86 del trattato CE (caso COMP/C-1/37.451).(3) Il 19 luglio 1999 e il 20 luglio 1999 sono pervenute alla Commissione altre due denunce in relazione a fatti identici -- la prima denuncia da parte di TeleBeL GmbH e di altre sette imprese (cfr. considerando 9) (caso COMP/C-1/37.578) e la seconda da EWE TEL GmbH e da altre cinque imprese (cfr. considerando 10) (caso COMP/C-1/37.579). Le quattordici società in questione sono operatori del settore delle telecomunicazioni con sede in diverse città tedesche e con utenti a livello locale e regionale.(4) Nelle tre denunce le denuncianti hanno fatto valere in sostanza che il margine esistente tra le tariffe praticate da DT ai suoi concorrenti per l'accesso disaggregato all'anello locale in Germania e le tariffe pagate dagli abbonati per il collegamento alla rete fissa di DT non è sufficiente, a loro parere, per poter entrare in concorrenza con DT per quanto riguarda l'accesso degli abbonati alle reti locali. Secondo la censura principale mossa nei confronti della Germania, l'autorità nazionale di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und PostRegTP) ha fissato tariffe all'ingrosso superiori a quelle al dettaglio.(5) Sebbene le tariffe relative all'accesso alle reti locali vengano in parte disciplinate dalla RegTP, la presente decisione riguarda prezzi non equi di cui è direttamente responsabile DT sulla base di decisioni autonome di politica aziendale.(1 ) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204.(2 ) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.(3 ) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18. (4 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT 14.10.2003L 263/10II. IMPRESE INTERESSATE A. L'IMPRESA OGGETTO DELLA DENUNCIA (6) DT è l'operatore storico del settore delle telecomunicazioni in Germania. L'impresa gestisce la rete telefonica fissa costituita a suo tempo con risorse pubbliche.Originariamente DT era detenuta al 100 % dallo Stato tedesco. Il 18 novembre 1996 il 25 % delle quote (714 milioni di cosiddette 'azioni T') è stato venduto sul mercato a investitori privati per 20,1 miliardi di DEM. A seguito di un aumento di capitale ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principos de la oferta de red abierta (ONP)
- Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997 por la que se modifican las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones
- Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones
- Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones
- Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones
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