II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità





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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2003 concernente l'aiuto di Stato che la Germania intende concedere alla società Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH [notificata con il numero C(2003) 3383] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2004/272/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1 ), considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 5 dicembre 1997, protocollata il 10 dicembre 1997, la Germania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, diverse misure di aiuto a favore della società Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH. Complementi di informazione sono stati trasmessi alla Commissione con le seguenti lettere:

lettera del 7 aprile 1998, protocollata il 14 aprile 1998, lettera del 20 ottobre 1998, protocollata il 26 ottobre 1998, lettera del 9 febbraio 1999, protocollata il 12 febbraio 1999, lettera del 13 agosto 1999, protocollata il 24 agosto 1999, due lettere del 22 novembre 1999, protocollate rispettivamente il 25 novembre 1999 e il 26 novembre 1999, lettera del 17 agosto 2000, protocollata il 22 agosto 2000 e lettera del 29 novembre 2000, protocollata il 5 dicembre 2000.

(2) Con lettera dell'8 febbraio 2001, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2 ). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati. La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni con fax del 12 aprile 2001, protocollato il 17 aprile 2001. Con lettera del 18 luglio 2003, protocollata il 24 luglio 2003, sono state trasmesse ulteriori informazioni alla Commissione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 1. Titolo della misura (5) Garanzia concessa a un'impresa di trasformazione di ortaggi.

2. Base giuridica (6) La Germania ha notificato che l'aiuto sarebbe stato concesso sulla base della direttiva del...

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