II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Riassunto


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

ACCORDO tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata 'Comunità', e LA REGIONE AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in appresso denominata 'RAS di Macao', debitamente autorizzata a concludere il presente accordo dal governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese, in prosieguo denominate 'le parti contraenti',

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

FACENDO RIFERIMENTO al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 23.3.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato II, che esenta i titolari di un passaporto della 'Região Administrativa Especial de Macau' dall'obbligo di possedere un visto, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori della RAS di Macao o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a) 'Stato membro': qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b) 'cittadino di uno Stato membro...

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