DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 - Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05)

Gazzetta Ufficiale numero 234, 07 Ottobre 2005Serie Generale › AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

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Riassunto


Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle

tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo

9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n.

188/05).

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Riassunto


DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 - Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05)

 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle

tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo

9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio >28

luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 settembre 2005;

Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito

decreto legislativo n. 387/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito

Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00); la deliberazione dell'Autorita' 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05); Considerato che

l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita', con propri provvedimenti, determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato; l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto; l'Autorita', con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un procedimento per la form...

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