Riassunto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 Giugno 2007 , n. 116 - Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 343 e 345;Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;Emana il seguente regolamento:Art. 1.Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:a) "intermediari":1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;4) le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto;5) le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle societa' di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;6) la societa' per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilita' delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;c) "fondo", il fondo di cui all'a...
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