Regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi





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Regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione del 15 dicembre 1992 relativo alla determinazione delle quantità di prodotti agricoli da computare nel calcolo delle restituzioni all'esportazione di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (2), il regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione del 25 novembre 1993 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (3) e il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (4), riguardano tutti l'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. La maggior parte di tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale. Occorre modificare tutti i regolamenti sopra menzionati e, per motivi di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituirli con un unico testo.

(2) I regolamenti (CEE) n. 2771/75 (5), (CE) n. 1255/1999 (6), (CE) n. 1260/2001 (7), (CE) n. 1784/2003 (8) e (CE) n. 1785/2003 (9) del Consiglio, relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori delle uova, del latte e prodotti lattiero-caseari, dello zucchero, dei cereali e del riso, stabiliscono che, in quanto necessario a consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale per tali prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e quelli praticati all'interno della Comunità può essere colmata mediante restituzioni all'esportazione. La concessione di restituzioni per tutti questi prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia oggetto di regole comuni.

(3) Le restituzioni all'esportazione devono essere versate per le merci ottenute direttamente da prodotti di base, da prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base e da prodotti equiparati ad una di queste due categorie. È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione in ciascuno dei casi suddetti.

(4) Per garantire una corretta applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati e relative alla concessione di restituzioni all'esportazione, tali restituzioni non devono essere versate per prodotti provenienti da paesi terzi ed impiegati nella fabbricazione di merci che vengono esportate dopo aver circolato liberamente nella Comunità.

(5) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10) ha stabilito regole comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Occorre tuttavia chiarire in quale modo tali regole vadano applicate alle merci non comprese nell'allegato I del trattato.

(6) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità comporta che le restituzioni concesse sulle esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che potrebbero essere versate ove tali prodotti fossero esportati allo stato naturale. È opportuno tener conto di tale principio quando si stabiliscono i tassi delle restituzioni e le regole di assimilazione.

ITL 172/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5.7.2005 (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2) GU L 367 del 16.12.1992, pag. 10.

(3) GU L 292 del 26.11.1993, pag. 10. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1762/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 13).

(4) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.20...

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