L’autonomia delle federazioni sportive

Sport e ordinamenti giuridiciRelazioni Introduttive

Legato come :

Riassunto


1. Premesse - 2. Le federazioni fra diritto privato e diritto pubblico - 3. L’autonomia delle federazioni e i suoi limiti: a) Gli atti di autodisciplina - 4. (Segue): B) La giustizia interna - 5. Osservazioni conclusive

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Riassunto


L’autonomia delle federazioni sportive

1. Premesse

Notoriamente le analisi giuridiche che hanno ad oggetto fenomeni dello sport organizzato sono rese difficili dall’essere quest’ultimo “servo” di due “padroni”, identificati con le formule “ordinamento sportivo” e “ordinamento statale”, e dall’essere entrambi i “padroni”, a loro volta, assai enigmatici e riassunti in dette formule con ter- mini (com’è inevitabile) semplificanti e imprecisi1.

L’esistenza di un “ordinamento (giuridico) sportivo” può dirsi acquisita, non foss’altro perché ne ha preso atto lo stesso legislatore statale. Quali siano con esattezza l’oggetto e il valore di questa presa d’atto è tuttavia tanto controverso quanto arduo stabilire. Di quell’ordinamento viene riconosciuta la normatività (cfr., ad esempio, l’art. 2, comma 1, l. 17 ottobre 2003, n. 280); ma si è consapevoli che essa non ne esaurisce il contenuto, almeno secondo la ricostruzione del concetto di “ordinamento giuridico” effettuata da Santi Romano e dalla scuola di pensiero che a lui si richiama, secondo la quale di quel concetto fanno parte al contempo l’insieme dei soggetti destinatari delle regole dell’ordinamento, e la complessa struttura organizzativa di cui il medesimo è dotato2. Da noi l’ordinamento sportivo sembra riconosciuto in simile più ampia accezione (cfr. l’art. 1, comma 1, l. n. 280/2003), giustificata dalla circostanza che allo sport si dedica una massa di persone provvista non solo di un proprio sistema di regole ma anche di una propria organizzazione.

Lo sport organizzato ha anzi dimensioni quasi planetarie; tant’è che il nostro legislatore “riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” (art. 1, comma 1, cit.)3. In un contesto del genere, ha sorpreso – e agli interpreti richiede arditi esercizi ermeneutici – l’essere stato incluso nel 2001 l’«ordinamento sportivo» fra le «materie di legislazione concorrente» (cfr. il terzo comma dell’art. 117 Cost.), con la conseguenza che la potestà legislativa su di esso spetta alle Regioni, mentre allo Stato compete determinare solo i princìpi fondamentali4.

Invero, negli ultimi anni il legislatore statale ha moltiplicato gli interventi in materia introducendo spesso discipline di dettaglio. Per i primi decenni posteriori alla l. 16 febbraio 1942, n. 426 – che aveva istituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) fissandone la struttura interna – gli unici apporti di rilievo a carattere generale si erano concretizzati in norme attuative di quella legge (cfr., in particolare, il d.p.r. 2 agosto 1974, n. 530, e successive modifiche). Poi la forza inarrestabile dei fatti ha richiesto al legislatore una maggiore presenza sul campo, non di rado occasionata, nella forma e nella sostanza, dalla necessità di fronteggiare gli effetti che impreviste pronunzie giudiziali avrebbero prodotto sulla prassi consolidata dei rapporti fra i protagonisti dello sport, e sull’inizio di popolari competizioni agonistiche. Così, la preminenza via via assunta dalla imprenditorialità e dal professionismo, rispetto alle classiche pratiche non commerciali e amatoriali, ha indotto a prescrivere alle associazioni che partecipano ai campionati maggiori una veste societaria, e a introdurre apposite regole sui rapporti di lavoro da esse istituiti con gli atleti che vi prestano le loro energie (l. 23 marzo 1981, n. 91). La diffusione delle scommesse sui risultati delle gare e la scoperta di accordi diretti a falsarli ha aperto la strada ad una normativa di contrasto delle frodi (l. 13 dicembre 1989, n. 401). La delega parlamentare per la riforma della pubblica amministrazione (contenuta nell’art. 11, comma 1, lett. b, l. 15 marzo 1997, n. 59) ha portato ad un riordino organizzativo del CONI (d. l.vo 23 luglio 1999, n. 242: c.d. decreto Melandri)5. Nel contempo è venuta ad imporsi con tutto il suo peso la dimensione so-pranazionale dello sport agonistico, che ha inciso ora direttamente ora indirettamente anche sulla sua regolamentazione giuridica. L’incidenza si è manifestata soprattutto nella lotta verso due delle piaghe più profonde: l’impiego da parte degli atleti di sostanze “dopanti” per elevare il livello delle loro prestazioni; e la violenza dei “tifosi” in coincidenza con gare di grande impatto sociale, da essi viste talvolta come teatri privilegiati ...

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