Titolo B0-2:Garanzia sui prestiti attivi e passivi

DOUEIT, 28 Febbraio 2003Serie L

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Titolo B0-2:Garanzia sui prestiti attivi e passivi

TITOLO B0-2

GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI CAPITOLO B0-2 0 -- GARANZIA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI IN PARTICOLARE NEGLI STATI MEMBRI B0-2 0 0 Garanzia della Comunità europea sui prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti Stanziamenti 2003 Stanziamenti 2002 Esecuzione 2001 p.m. p.m.

La garanzia della Comunità europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie. La consistenza in capitale dei prestiti che possono essere così accordati dagli Stati membri è limitata a 14 miliardi di euro.

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia di buon fine dell'Unione europea. Esso permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per soddisfare ai suoi obblighi, la Commissione può provvisoriamente garantire il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In questo caso viene applicato l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

L'allegato II della presente parte dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativo ai prestiti comunitari (GU L 46 del 20.2.1975, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 73 del 19.3.1981, pag. 1).

Decisione 83/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica francese (GU L 153 dell'11.6.1983, pag. 44).

Regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio, del 30 aprile 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 682/81 relativo al meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno della bilancia dei pagamenti degli Stati membri (GU L 118 dell'1.5.1985, pag. 59).

Atto, del 12 giugno 1985, relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), in particolare la dichiarazione della Comunità economica europea che figura nell'atto finale relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo.

Decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU L 341 del 19.12.1985, pag. 17).

Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1).

Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU L 66 del 13.3.1991, pag. 22).

Decisione 93/67/CEE del Consiglio, del 18 gennaio 1993, riguardante un prestito comunitario a favore della Repubblica italiana (GU L 22 del 30.1.1993, pag. 121).

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanism...

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