Regolamento (CE) n. 695/2006 del Consiglio, del 5 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

Riassunto


Regolamento (CE) n. 695/2006 del Consiglio, del 5 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

REGOLAMENTO (CE) N. 695/2006 DEL CONSIGLIO del 5 maggio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: 'il regolamento di base'), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO 1. Inchiesta precedente (1) Con il regolamento (CE) n. 397/2004 (2) (di seguito 'il regolamento definitivo') il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 13,1 % sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria del Pakistan.

(2) Il dazio è stato istituito sulla base dei dati disponibili, dal momento che è risultato impossibile verificare, nel corso della visita in loco, dati e cifre assai poco plausibili indicati nelle risposte al questionario trasmesse dalle sei società selezionate per il campione. Le circostanze che hanno determinato questa decisione sono le seguenti:

nel corso delle verifiche presso la seconda società la Commissione ha ricevuto una lettera con minacce di morte rivolte ai funzionari che stavano eseguendo tali verifiche. Dato il carattere specifico e personale della lettera in questione, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero le condizioni necessarie per effettuare gli accertamenti e che tali circostanze costituissero un serio ostacolo allo svolgimento dell'inchiesta. Di conseguenza, le visite di verifica hanno dovuto essere interrotte.

(3) Nel periodo successivo all'istituzione delle misure antidumping la Commissione ha ricevuto informazioni sufficienti a dimostrare che le condizioni di sicurezza erano mutate, cioè che erano stati rimossi gli ostacoli allo svolgimento delle visite di verifica. La Commissione ha deciso, pertanto, di avviare un riesame intermedio, limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, onde riesaminare le risultanze sulla base di dati scrupolosamente verificati e in grado di fornire un quadro più preciso della situazione degli esportatori pakistani.

2. Apertura (4) Il 3 agosto 2004 la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo (3), annunciava l'apertura d'ufficio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di un riesame intermedio parziale, limitato al dumping, delle m...

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