Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Rivista penale - Numero 9-1999, Settembre 1999

Serenella Beltrame

Legato come :



Riassunto


1. Profili generali. - 2. I reati di inquinamento e di pericolo di inquinamento. - 3. Poteri del giudice in caso di accertamento positivo della responsabilità penale e di applicazione della pena art. 444 c.p.p.

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Riassunto


Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Tratto da Il Codice dei rifiuti (di STEFANO MAGLIA e MASSIMO MEDUGNO), Ed. La Tribuna, 1999.

1. Profili generali

L'articolata e complessa disciplina inerente la bonifica dei siti contaminati presenta notevoli aspetti innovativi rispetto alle regole previgenti in materia, incidendo sui presupposti e contenuti della responsabilità penale e civile connessa ai fenomeni di inquinamento e di danno all'ambiente nonché sulla normativa amministrativa in precedenza emanata.

Le disposizioni di cui all'art. 17, D.L.vo n. 22/97, completano ed integrano il quadro degli adempimenti e delle misure di ripristino previste dall'art. 14, D.L.vo n. 22/97, posto a tutela del «Divieto di abbandono» - come recita la rubrica di detto articolo - distinto nella duplice accezione di divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e divieto di immissione di sostanze, solide o liquide, nelle acque superficiali e sotterranee. Coloro che violano quest'ultime prescrizioni sono obbligati a «procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa», salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del citato decreto. Le modalità di esecuzione delle operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere vengono determinate con ordinanza sindacale e, una volta decorsa inutilmente la scadenza prefissata, si «procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».

L'inottemperanza al menzionato provvedimento amministrativo è penalmente sanzionata ex art. 50, comma 2, D.L.vo n. 22/97.

A differenza di detta disciplina, va sottolineato che quella di cui all'art. 17, D.L.vo n. 22/97, in carenza di specifiche indicazioni in tal senso, non è limitata al risanamento delle aree contaminate per effetto di rifiuti, intesi in senso restrittivo, bensì è estesa a tutti i siti inquinati a prescindere dall'origine di fenomeno che ha determinato tali situazioni, assumendo così la valenza di normativa generale per il settore ambientale, conformemente alla natura di legge - quadro caratterizzante il decreto legislativo in esame...

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