DELIBERAZIONE 18 dicembre 2003 - Disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004. (Deliberazione n. 157/2003)

Gazzetta Ufficiale numero 8, 12 Gennaio 2004Serie Generale › AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

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Riassunto


Disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione,

l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione

nazionale per l'anno 2004. (Deliberazione n. 157/2003).

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Riassunto


DELIBERAZIONE 18 dicembre 2003 - Disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004. (Deliberazione n. 157/2003)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 dicembre 2003; Vista la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n.

1228/2003); Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79; Visto l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003); Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2003, n. 151/2003, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 155/2003; Vista la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 156/2003 (di seguito: deliberazione n. 156/2003); Considerato che

il regolamento n. 1228/2003 prevede

a) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione; b) all'art. 5, comma 2, che i gestori del sistema di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' di regolazione; c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' di regolamentazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento cooperino tra loro e con la Commissione; il decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalita' e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2004; anche nell'anno 2004 si manifestera' l'esigenza di utilizzare la capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione anche ai fini dell'esportazione e del transito di energia elettrica sul territorio nazionale; con la deliberazione n. 156/2003, l'Autorita' ha adottato uno schema di accordo con la Commissione de regulation de l'energie (di seguito: CRE) per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta, da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e di Reseau du transport de l'electricite', dell'intera capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia e della capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnabile autonomamente dal Gestore della rete; la CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello stesso siano introdotte alcune lievi modifiche; l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e' la modalita' piu' aderente alle finalita' del mercato interno; e che la medesima modalita' consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure; l'impiego del metodo pro-rata per l'assegnazione su base annuale, secondo quanto previsto nel decreto 17 dicembre 2003, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo; l'assegnazione della capacita' di trasporto anche su base settimanale e giornaliera garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilita' negli approvvigionamenti consentendo altresi' il massimo sfruttamento della medesima capacita' di trasporto; nel corso dell'anno 2004 sara' operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.

79/1999; gli eventi verificatisi il 26 giugno e il 28 settembre 2003 richiedono, nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete e dei gestori delle reti di trasmissione dei sistemi elettrici confinanti, l'adozione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di adeguatezza e di sicurezza di f...

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