Riassunto
1. Critiche alla nomenclatura del codice. 2. Cause di giustificazione apparenti. 3. Brevi cenni sul fondamento delle cause di giustificazione. 4. Distinzioni tra le cause di giustificazione e discussioni circa la loro diversa incidenza. 5. La distinzione tra fatto giusto e fatto penalmente giustificato.
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Riassunto
Le cause di giustificazione
1. Critiche alla nomenclatura del codice. All'art. 59, primo comma, c.p., si parla di circostanze che escludono la pena; all'art. 59, quarto comma, c.p., aggiunto dall'art. 1 L. 7 febbraio 1990, n. 19 (ma la nomenclatura, per la parte che ci riguarda, è stata conservata), si parla di circostanze di esclusione della pena. Si deve ritenere, pertanto, che l'art. 70 c.p., nel distinguere tra circostanze oggettive e soggettive, abbia riguardo anche alle «circostanze di esclusione della pena». E l'art. 119 c.p. parla di «circostanze di esclusione della pena», distinguendole in soggettive (comma 1) ed oggettive (comma 2) ai fini della estensione ai concorrenti nel fatto. Orbene, circostanza è ciò che circum stat, mentre le cause che escludono la pena (così si ritiene di dover correggere la locuzione legislativa) (PANNAIN, ANTOLISEI, CONTENTO) sono l'antitesi del reato, e mal si concepisce una circostanza che sia la negazione dell'entità cui accede: il cavallo di Troia è la distruzione della gloriosa città, ma, fin quando resta fuori delle mura, Ilio non potrà crollare. Molto spesso il codice usa l'espressione «non è punibile»; «non sono punibili», il che farebbe pensare alla sussistenza di una causa di giustificazione. Prendiamo ad esempio l'art. 309 c.p., ove si parla di casi di non punibilità della banda armata; l'art. 376, primo e secondo comma, c.p. dice che «il colpevole non è punibile» in caso di ritrattazione; l'art. 463 c.p. parla di casi di non punibilità in materia di falso nummario, in valori di bollo, documenti di trasporto. Sennonché, la «confessione» dell'errore legislativo sta nel...
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