Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
DOUEIT, 31 Dicembre 2002 › Serie L
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Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
REGOLAMENTO (CE) N. 2368/2002 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:
(1) Le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro i movimenti ribelli della Sierra Leone e dell'Angola e contro il governo della Liberia, che vietano, a determinate condizioni, di importare diamanti grezzi dalla Liberia, dall'Angola e dalla Sierra Leone, non sono riuscite a fermare il flusso di diamanti insanguinati verso commercio legittimo o ad arrestare i conflitti.(2) Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato un programma per la prevenzione dei conflitti violenti in cui si afferma, tra l'altro, che gli Stati membri e la Commissione affronteranno il problema del commercio illegale di beni preziosi, tra l'altro cercando il modo per spezzare il legame tra diamanti grezzi e conflitti violenti e attraverso il sostegno al processo di Kimberley.(3) Il regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone (1 ), vieta, in determinate condizioni, l'importazione di diamanti grezzi nella Comunità.(4) È necessario integrare le misure esistenti con controlli efficaci del commercio internazionale di diamanti grezzi per impedire che il commercio dei diamanti insanguinati contribuisca al finanziamento dei movimenti ribelli o dei loro alleati, che mirano a indebolire i governi legittimi.Controlli efficaci contribuiranno a preservare la pace e la sicurezza internazionali e tuteleranno inoltre i redditi derivanti dalle esportazioni di diamanti grezzi, indispensabili per lo sviluppo dei paesi produttori africani.(5) I negoziati del processo di Kimberley, a cui la Comunità partecipa insieme ai paesi interessati alla produzione e al commercio, che rappresentano in pratica la quasi totalità del commercio internazionale di diamanti grezzi, all'industria dei diamanti e a rappresentanti della società civile, sono stati avviati per sviluppare un efficace sistema di controllo e hanno portato all'introduzione di un sistema di certificazione.(6) Tutti i partecipanti hanno accettato i risultati dei negoziati come base per l'attuazione di misure nell'ambito delle rispettive competenze.(7) Nella risoluzione 56/263 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore il sistema di certificazione elaborato nell'ambito del processo di Kimberley e ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'iniziativa.(8) L'attuazione del sistema di certificazione richiede che le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi nel o dal territorio della Comunità siano soggette a detto sistema, incluso il rilascio dei pertinenti certificati da parte dei partecipanti.(9) Ciascuno Stato membro può designare l'autorità o le autorità responsabili dell'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento all'interno del proprio territorio e può limitarne il numero.(10) La validità dei certificati che accompagnano i diamanti grezzi importati dovrebbe essere adeguatamente verificata dalle autorità competenti della Comunità.(11) La conformità al presente regolamento non dovrebbe essere considerata equivalente né costituire un'alternativa all'osservanza di altri eventuali requisiti previsti dalla normativa comunitaria.(12) Per garantire maggiore efficacia al sistema di ce...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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