Decisione della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1445] (1)

DOUEIT, 16 Giugno 1998Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1445] (1)

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeL 170/16 16. 6. 98

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1445] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/371/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2 ), in particolare gli articoli 14, 15 e 16, considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica federale di Iugoslava sono state stabilite con le decisioni 81/547/CEE (3 ), 82/8/CEE (4 ), 82/9/CEE (5 ), 82/132/ CEE (6 ), 92/222/CEE (7 ), 92/377/CEE (8 ), 92/390/CEE (9 ), 94/845/CE (10 ), 94/846/CE (11 ) e 97/737/CE (12 ) della Commissione;

considerando che con decisione 89/197/CEE della Commissione (13 ) non sono autorizzate le importazioni di carni fresche dall'Albania;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bielorussia, dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Russia non sono state ancora stabilite; che occorre pertanto determinare i prodotti da autorizzare e le garanzie sanitarie da richiedere;

considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di carni fresche provenienti dai paesi terzi, in particola...

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