Decisione della Commissione, del 4 giugno 1999, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia [notificata con il numero C(1999) 1466]
Decisione della Commissione, del 4 giugno 1999, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia [notificata con il numero C(1999) 1466]
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5. 6. 1999L 142/36
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1999 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia [notificata con il numero C(1999) 1466] (1999/366/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2 ), in particolare gli articoli 9 e 10, sentito il Comitato consultivo, considerando quanto segue:A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore (1) Dal 1992, anno in cui il regolamento (CE) n. 3642/ 92 ha istituito dazi antidumping definitivi (3), le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia sono soggette a dazi antidumping del 32 %. Tali dazi non si applicavano alle esportazioni di un produttore esportatore egiziano e di un produttore esportatore polacco i cui impegni relativi ai prezzi erano stati accettati dalla Commissione mediante le decisioni 92/331/CEE (4 ) e, rispettivamente, 92/572/CEE (5).(2) Per quanto riguarda le altre misure antidumping attualmente in vigore, nel dicembre 1993 il regolamento (CE) n. 3359/93 (6) del Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sul ferro...