PROVVEDIMENTO 1 aprile 2008 - Iscrizione per la denominazione «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Gazzetta Ufficiale numero 91, 17 Aprile 2008Serie Generale › MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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Riassunto


PROVVEDIMENTO 1 aprile 2008 - Iscrizione per la denominazione «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 284/08 della Commissione del 27 marzo 2008, la denominazione «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» riferita alla categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 284/08 del 27 marzo 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/06 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 1° aprile 2008

Il capo Dipartimento: Ambrosio

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