141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari
141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari
Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385) ha previsto che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili. Con decreto n. 242632 del 22 giugno 1993 il Ministro del tesoro ha impartito le direttive generali sulla materia; le istruzioni di vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel giugno del 1993. Le istruzioni disciplinano sia l'assunzione di partecipazione in societa' bancarie, finanziarie e assicurative, stabilendo che per il superamento di alcune soglie rilevanti occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia, sia la sottoscrizione di capitale di rischio delle imprese non finanziarie, nel rispetto di una serie di limiti tesi a evitare una eccessiva commistione tra banca e industria. A quasi cinque anni dall'emanazione della disciplina e' emersa l'esigenza di effettuare alcuni interventi sulle istruzioni di vigilanza, in larga parte gia' anticipati al sistema bancario mediante comunicazioni di questo Istituto, che lasciano comunque immutati i principi generali cui le stesse si ispirano. Le principali modifiche introdotte concernono: l'applicazione dell'intera disciplina a lilvello consolidato ad eccezione del "limite quantitativo generale" (la somma di immobili e partecipazioni deve essere contenuta entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza) che continua ad essere applicato anche a livello individuale; la possibilita' anche per le banche non abilitate e non specializzate di acquisire partecipazioni non finanziarie oltre il limite di "separatezza", purche' di contenuto ammontare. In particolare, il valore delle partecipazioni eccedente il limite del 15% del capitale della societa' partecipata deve essere contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al suddetto limite non deve essere superiore all'1% del patrimonio di vigilanza; la possibilita' di non calcolare le azioni detenute in pegno ai fini del rispetto del limite di separatezza nell'ipotesi in cui le imprese affidate versino in stato di difficolta' ovvero nel caso in cui la banca si impegni a non intervenire nella gestione ordinaria della societa' affidata; la possibilita' di acquisire partecipazioni per recupero crediti in imprese non finanziarie in difficolta' al fine di agevolarne la liquidazione. Tale interessenze possono essere detenute anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti per l'assunzione di partecipazioni industriali, purche' a fronte dell'eccedenza stessa vi sia un'idonea copertura patrimoniale; l'estensione a tutte le banche della facolta' di intervenire nel capitale di imprese in temporanea difficolta' finanziaria al fine di favorirne il risanamento. Inoltre, viene meno la preventiva verifica da parte della Banca d'Italia dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni della specie e viene prevista una comunicazione da parte della banca capofila dopo che il piano sia stato approvato da tutte le banche interessate; l'esclusione dalla definizione di "partecipazioni" delle operazioni di investimento in azioni che abbiano caratteristiche che le rendano assimilabili a crediti; l'introduzione di un nuovo sistema di segnalazione degli investimenti in partecipazione, denominato A.P.E. (Archivio Partecipazini Enti), in sostituzione dello schema segnaletico basato sui modelli 84 Vig. Le accluse istr...