141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

Riassunto


141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29

marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di

partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

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Riassunto


141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs.

1 settembre 1993, n. 385) ha previsto che la Banca d'Italia, in

conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di

carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili.

Con decreto n. 242632 del 22 giugno 1993 il Ministro del tesoro ha

impartito le direttive generali sulla materia; le istruzioni di

vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel giugno

del 1993.

Le istruzioni disciplinano sia l'assunzione di partecipazione in

societa' bancarie, finanziarie e assicurative, stabilendo che per il

superamento di alcune soglie rilevanti occorre l'autorizzazione della

Banca d'Italia, sia la sottoscrizione di capitale di rischio delle

imprese non finanziarie, nel rispetto di una serie di limiti tesi a

evitare una eccessiva commistione tra banca e industria.

A quasi cinque anni dall'emanazione della disciplina e' emersa

l'esigenza di effettuare alcuni interventi sulle istruzioni di

vigilanza, in larga parte gia' anticipati al sistema bancario

mediante comunicazioni di questo Istituto, che lasciano comunque

immutati i principi generali cui le stesse si ispirano.

Le principali modifiche introdotte concernono:

l'applicazione dell'intera disciplina a lilvello consolidato ad

eccezione del "limite quantitativo generale" (la somma di immobili e

partecipazioni deve essere contenuta entro l'ammontare del patrimonio

di vigilanza) che continua ad essere applicato anche a livello

individuale;

la possibilita' anche per le banche non abilitate e non

specializzate di acquisire partecipazioni non finanziarie oltre il

limite di "separatezza", purche' di contenuto ammontare. In

particolare, il valore delle partecipazioni eccedente il limite del

15% del capitale della societa' partecipata deve essere contenuto

entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma

delle eccedenze rispetto al suddetto limite non deve essere superiore

all'1% del patrimonio di vigilanza;

la possibilita' di non calcolare le azioni detenute in pegno ai

fini del rispetto del limite di separatezza nell'ipotesi in cui le

imprese affidate versino in stato di difficolta' ovvero nel caso in

cui la banca si impegni a non intervenire nella gestione ordinaria

della societa' affidata;

la possibilita' di acquisire partecipazioni per recupero crediti in

imprese non finanziarie in difficolta' al fine di agevolarne la

liquidazione. Tale interessenze possono essere detenute anche in

eccedenza rispetto ai limiti previsti per l'assunzione di

partecipazioni industriali, purche' a fronte dell'eccedenza stessa vi

sia un'idonea copertura patrimoniale;

l'estensione a tutte le banche della facolta' di intervenire nel

capitale di imprese in temporanea difficolta' finanziaria al fine di

favorirne il risanamento. Inoltre, viene meno la preventiva verifica

da parte della Banca d'Italia dei requisiti per l'acquisizione di

partecipazioni della specie e viene prevista una comunicazione da

parte della banca capofila dopo che il piano sia stato approvato da

tutte le banche interessate;

l'esclusione dalla definizione di "partecipazioni" delle operazioni

di investimento in azioni che abbiano caratteristiche che le rendano

assimilabili a crediti;

l'introduzione di un nuovo sistema di segnalazione degli

investimenti in partecipazione, denominato A.P.E. (Archivio

Partecipazini Enti), in sostituzione dello schema segnaletico basato

sui modelli 84 Vig.

Le accluse istr...

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