Riassunto
I. Circolare (Min. trasp.) 2 ottobre 2002. MOT6/P4223/C4: Richiesta di autorizzazione per l'utilizzo della procedura «Prenotamotorizzazione». (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Circolari
I. Circolare (Min. trasp.) 2 ottobre 2002. MOT6/P4223/C4: Richiesta di autorizzazione per l'utilizzo della procedura «Prenotamotorizzazione» A seguito del cambiamento della piattaforma tecnologica e della modalità di accesso al S.I. della Motorizzazione con collegamento ISDN, si inviano, in sostituzione di quelli attualmente in uso, il fac-simile della lettera, con cui l'Ufficio Provinciale autorizza l'utilizzo della procedura «Prenotamotorizzazione», e l'allegato 3, che integra la circolare MOT6/P3292/60C4 dell'11 luglio 2002, riguardante la richiesta di collegamento da parte dell'utente. (Si omettono gli allegati) II. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2002, Prot. n. 3521/MOT2/B. Decreto 24 luglio 2002. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», per quanto riguarda alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3, in armonia con le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 di attuazione della direttiva 97/27/CE. Chiarimenti in relazione ai veicoli progettati come scuolabus e miniscuolabus Il decreto 24 luglio 2002, concernente modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», ha introdotto, ai fini del calcolo della superficie disponibile per i passeggeri, del numero dei posti e della distribuzione delle masse, le disposizioni previste per gli autobus di linea e granturismo dalla direttiva comunitaria 97/27/CE in materia di masse e dimensioni. La direttiva 2001/85/CE, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ha, tra l'altro, precisato il campo di applicazione dei veicoli definiti autobus di linea e granturismo, escludendo dal suddetto campo i veicoli specificatamente progettati quali scuolabus. Si informa, pertanto, che ai veicoli progettati come scuolabus e miniscuolabus si applicano le seguenti prescrizioni: - per lo spazio disponibile per i passeggeri seduti: le disposizioni previste dalla tabella CUNA NC 581-20; - per il calcolo del numero dei posti: si attribuiscono quale massa di un passeggero di scuola elementare e di scuola media, i valori rispettivamente pari a 38 kg e 50 kg; - per la distribuzione delle masse: la massa corrispondente al carico sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 25% della massa del veicolo, sia con il veicolo in ordine di marcia che con il veicolo a pieno carico. III. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2002, Prot. n. 3219/M361. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dall'1 ottobre 2002, dei veicoli non conformi alle direttive n. 95/54/CE (compatibilità elettromagnetica), 2000/3/CE (cinture di sicurezza verifica lunghezza e sistemi di ritenuta bambini) Dal 1º ottobre 2002, data di entrata in vigore delle direttive citate in oggetto, decorre l'obbligo di immatricolare per la prima volta talune categorie di veicoli rispondenti alle direttive medesime. Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione oltre la data del 30 settembre c.a. anche dei veicoli omologati non conformi alle direttive sopra indicate. In merito, si evidenzia, che la deroga per l'immatricolazione dei veicoli «fine serie», oggetto della presente deroga è concessa secondo il criterio previsto nell'allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B punto 2. La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1º ottobre 2002, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire. Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione. In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli. Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delel Case costruttrici che hanno presentato, a questo ufficio, le domande di deroga di cui sopra. (Si omettono gli allegati) IV. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2002, Prot. n. 3106-3107-3160/M340. Conversione di patente di guida. Romania Il Ministero degli affari esteri ha comunicato con nota n. 065/4825 del 29 agosto 2002, che l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati - All. 1) tra la Repubblica italiana e la Romania in materia di patenti di guida è entrato in vigore il 20 agosto 2002. Pertanto, agli uffici provinciali in indirizzo, si fa presente che pos...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
