Riassunto
I. Circolare 2 agosto 2000, n. 81, del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, prot. n. M/2413-12: Contestazione immediata - Sentenza della Corte di cassazione n. 4010 dell'1 febbraio 2000. (...)
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Riassunto
Circolari
I. Circolare 2 agosto 2000, n. 81, del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, prot. n. M/2413-12: Contestazione immediata - Sentenza della Corte di cassazione n. 4010 dell'1 febbraio 2000 Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e sanzione della violazione dell'art. 142 del codice della strada rilevata a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall'art. 345 del relativo regolamento, con specifico riguardo al profilo che regola la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo che regola la materia. L'art. 14 della legge n. 689/1981 prevede, per la generalità degli illeciti amministrativi, che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata - immediatamente. . .». L'art. 201 del codice della strada, a sua volta, per gli illeciti previsti dallo stesso codice, dispone che, «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, . . . con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve. . . essere notificato. . .». A sua volta, il regolamento di esecuzione del codice, all'art. 384, elenca «i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata» sia pure «a titolo esemplificativo»; tra questi, alla lettera e), è indicato quello dell'«accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal luogo di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». È utile altresì richiamare gli indirizzi espressi in materia dalla giurisprudenza. Essi si caratterizzano per aver affermato per un lungo periodo di tempo, sia pure con limitate differenziazioni, la irrilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione, della mancata contestazione immediata. Così la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che «la mancata contestazione immediata della violazione, quando sia possibile, e la mancata specificazione dei motivi per cui non sia stato possibile intimare al trasgressore di fermarsi non comportano l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione (Cass., sez. I, n. 8768 del 6 ottobre 1994); analogamente la stessa Corte ha affermato che «l'omessa contestazione immediata della violazione, per quanto essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagare» (Cass., sez. I, n. 4973 del 6 maggio 1995; Cass., sez. I, n. 2479 del 22 marzo 1996; Cass., sez. I, n. 6338 del 12 luglio 1996, tutte sentenze riferite a fattispecie di illecito accertate sotto la vigenza del vecchio codice della strada e quindi riferite all'applicazione del D.P.R. n. 393/1959, del relativo regolamento di esecuzione e dell'art. 14 della legge n. 689/1981). Ma anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, il suddetto indirizzo ha trovato ulteriore conferma. Con sentenza n. 7667 del 18 agosto 1997 (dello stesso tenore sono le sentenze n. 71 dell'8 gennaio 1997, n. 5904 del 2 luglio 1997 e n. 377 del 17 gennaio 1998), la prima sezione della Corte di cassazione ha, ribadito che «l'omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione», sottolineando altresì che «la impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta ex lege ai sensi dell'art. 384, lett. e), delle disposizioni di attuazione del codice della strada». Da parte sua la Sezione III (n. 12330 del 5 novembre 1999) ha affermato che, avendo la norma dato autonomo rilievo alla «impossibilità - del veicolo - di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari», tale impossibilità sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funziona...
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