DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.360 - Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonche' dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi

Riassunto


Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonche' dell'articolo

19 della

direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi.

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Riassunto


DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.360 - Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonche' dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e gli allegati A e B; Visto l'articolo 19 della direttiva 95/69/CE delConsiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settoredell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE; Vista la direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti; Vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 84/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE; Vista la direttiva 98/67/CE della Commissione del7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/457/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE; Vista la direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteina derivata da mammiferi; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

1. Il termine "materie prime per mangimi" sostituisceil termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi.

2. Ai fini della commercializzazione puo' essere utilizzata la denominazione "materie prime per mangimi" o quella di "mangimi semplici".

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,del testo unico delle disposizioni sulla pro...

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