Clausola risolutiva espressa e nuova disciplina delle locazioni di immobili adibiti a uso abitativo (legge n. 431 Del 1998)
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-1999, Gennaio 1999
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Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-1999, Gennaio 1999
Legato come :Riassunto
1. L'art. 5 della legge n. 392/78 e i riferimenti normativi in esso contenuti. 2. La deroga all'art. 5 attraverso la stipulazione di clausola risolutiva espressa, sotto il vigore dell'art. 79 della legge n. 392/78 ed alla luce dell'attuale disciplina legislativa. 3. La dichiarazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e la facoltà del conduttore di sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392/78. 4. L'inderogabilità dell'art. 55 della legge n. 392/78 nel riformato contesto normativo. 5. L'ambito di applicazione dell'art. 55 della legge n. 392/78 e le conseguenze sul piano dell'efficacia immediata della clausola risolutiva espressa. 6. Considerazioni finali.
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Riassunto
Clausola risolutiva espressa e nuova disciplina delle locazioni di immobili adibiti a uso abitativo (legge n. 431 Del 1998)
1. L'art. 5 della legge n. 392/78 e i riferimenti normativi in esso contenuti. La disciplina normativa delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo - così come innovata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 - offre all'interprete motivi di riflessione sia sul piano della riconsiderazione dell'ambito applicativo di talune norme della legge 27 luglio 1978 n. 392 (non abrogate dall'art. 14 della legge di riforma), sia sotto il profilo del coordinamento sistematico con istituti generali del codice civile, i quali, sotto il vigore dei principi imperativi dell'equo canone, avevano visto significativamente compresso il proprio margine di operatività nei rapporti giuridici tra locatore e conduttore. Com'è noto, l'art. 5 della legge n. 392 del 1978 - intitolato all'«inadempimento del conduttore» e compreso all'interno del capo dedicato alla locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione - oltre ad indicare l'entità dell'inadempimento, idonea a legittimare il locatore a richiedere l'anticipato scioglimento del contratto, contiene altresì due richiami ad altrettanti articoli di legge, che hanno dato adito, in dottrina e in giurisprudenza, a non univoche ricostruzioni del complesso della normativa. In primo luogo, la norma in esame stabilisce che «il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce...
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