Regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dellUcraina

DOUEIT, 19 Novembre 2005Serie L

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Regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dellUcraina

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2005 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2005 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito 'regolamento di base'), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO 1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) A seguito di un'inchiesta (di seguito 'inchiesta precedente'), il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 969/2000 (2), i dazi originariamente istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92 (3) sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia (di seguito 'misure in vigore').

(2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure in vigore onde stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri il 1o maggio 2004 (di seguito 'allargamento').

(3) Il risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importator...

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