Direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
DOUEIT, 27 Giugno 2003 › Serie L
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Direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
L 159/46 IT 27.6.2003Gazzetta ufficiale dell'Unione europea DIRETTIVA 2003/63/CE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2003 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), modificata dalla direttiva 2002/98/CE (2), in particolare l'articolo 120, considerando quanto segue:
(1) Ogni medicinale per uso umano destinato ad essere immesso in commercio nella Comunità europea deve ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da un'autorità competente. Per ottenere tale autorizzazione, è necessario presentare un dossier di domanda contenente informazioni e documenti relativi ai risultati di prove effettuate sul medicinale.(2) I requisiti scientifici e tecnici specificati nell'allegato I della direttiva 2001/83/CE devono essere adattati per tener conto del progresso scientifico e tecnico e in particolare di una vasta serie di nuove disposizioni stabilite dalla recente legislazione. La presentazione e il contenuto del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio devono essere migliorati per facilitare la valutazione e la migliore utilizzazione di talune parti del dossier che sono comuni a più medicinali.(3) Nell'ambito della conferenza internazionale sull'armonizzazione è stato raggiunto nel 2000 un accordo sull'individuazione di una terminologia e di un formato armonizzati per un documento tecnico comune, che permetta l'organizzazione e la presentazione omogenee del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano. Occorre quindi introdurre requisiti standardizzati per il dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, per attuare al più presto il documento tecnico comune.(4) I requisiti standardizzati del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (formato (1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.(2) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.armonizzato) devono essere applicabili ad ogni tipo di medicinale per uso umano, indipendentemente dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Taluni medicinali presentano, tuttavia, caratteristiche specifiche tali che non tutti i requisiti possono essere rispettati. Per tener conto di queste situazioni particolari, è opportuno prevedere una presentazione semplificata del dossier.(5) La sicurezza dei medicinali biologici si basa su un controllo rigoroso delle materie prime. La direttiva 2002/98/CE che stabilisce standard di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/ 83/CE, fissa requisiti per l'idoneità dei donatori umani e il controllo delle donazioni di materia prima per la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma.L'articolo 109 della direttiva 2001/83/CE è stato modificato. I medicinali derivati dal plasma sono, per loro natura, medicinali biologici la cui fabbricazione si basa su un accurato trattamento del plasma umano come materia prima. Per tener conto del fatto che la stessa materia plasmatica è utilizzata nella maggior parte dei casi per più medicinali e che, di conseguenza, una parte consistente del dossier di autorizzazione all'immissione in commercio può essere comune a un gran numero di altri fascicoli concernenti medicinali derivati al plasma totalmente diversi, è opportuno istituire un nuovo sistema destinato a semplificare le procedure per l'approvazione dei medicinali derivati dal plasma umano e delle loro modifiche successive. A questo fine, è necessario introdurre il concetto di un master file del plasma (PMF), in particolare al fine di consentire la messa in comune delle conoscenze acquisite sul piano nazionale e, con il coordinamento dell'AEVM, una valutazione unica. Il PMF costituirà un documento autonomo, distinto dal dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e permetterà un controllo armonizzato e più efficace delle informazioni concernenti le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei medicinali derivati dal plasma. Il sistema PMF consiste in una valutazione in due fasi: dapprima, una valutazione del PMF realizzata a livello comunitario, del cui risultato, un certificato di conformità alla legislazione comunitaria per ogni PMF, ogni autorità competente nazionale deve tener conto, così da evitare un'ulteriore nuova valutazione; quindi, una valutazione del medicinale finito derivato dal plasma contenente la parte modificata del PMF (le due parti essenziali del contenuto, origine del plasma e sicurezza-qualità del plasma).Questo rimane il compito dell'au...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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