Decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione, del 14 giugno 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese
Decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione, del 14 giugno 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee15.6.2000 L 141/9
DECISIONE N. 1238/2000/CECA DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1 ), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA della Commissione (2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:A. PROCEDURA 1. Apertura (1) Il 16 settembre 1999 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (l''avviso di apertura') pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3 ), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm ('coke 80+') originario della Repubblica popolare cinese (la 'RPC').(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nell'agosto 1999 dalla Eucoke-EEIG (il 'denunziante') a nome di produttori che rappresentano l'80 % della produzione comunitaria di coke 80+.La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul suddetto prodotto e del conseguente pregiudizio grave, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.2. Inchiesta (3) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori/esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore in questione e i produttori comunitari denunzianti. La Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.(4) Alcuni produttori/esportatori del paese interessato, nonché i produttori, gli utilizzatori e gli importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.(5) In considerazione del numero elevato di produttori/ esportatori del paese interessato e in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (la 'decisione di base'), si è ritenuto opportuno ricorrere al campionamento.(6) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario sei produttori comunitari, quattro produttori/esportatori cinesi, sei importatori e due utilizzatori di coke 80+.(7) La Commissione ha inoltre inviato a tutti i produttori/ esportatori notoriamente interessati o che si sono manifestati un modulo per la richiesta di riconoscimento dello status di economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione di base. È stata ricevuta una domanda di riconoscimento di tale status entro il termine stabilito.(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:a) Produttori comunitari:-- Coal Products Ltd, Chesterfield, RU, -- Cokes de Drocourt SA, Rouvroi, Francia, -- Cokeries d'Anderlues SA, Anderlues, Belgio, -- Industrias Doy SL, Oviedo, Spagna, -- Industrial Química del Nalon SA, Oviedo, Spagna, -- Italiana Coke SA, Savona, Italia, -- Productos de Fundición SA, Baracaldo, Spagna.b) Produttori/esportatori della RPC:-- Tianjin General Nice Coke & Chemicals Co. Ltd,Tianjin.c) Produttori del paese analogo (USA):-- Citizen Gas & Coke Utility, Indianapolis (IN), -- Empire Coke Company, Birmingham (AL), -- Sloss Industries Corporation, Birmingham (AL).d) Importatori della Comunità:-- SSM Coal BV, Rotterdam, Paesi Bassi.(1) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.(2 ) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.(3) GU C 262 del 16.9.1999, pag. 10.IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15.6.2000L 141/10 e) Utilizzatori comunitari:-- Rockwool International A/S, Hedehusene, Danimarca.(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 1998 al 30 giugno 1999 (in seguito 'periodo dell'inchiesta' o 'PI'). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze utili alla valutazione del pregiudizio, la Commissione ha preso in cons...
Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993,por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario