DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 371 - Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private

Riassunto


Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo

nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e

private

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 371 - Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica; Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della conferenza Statoregioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della sanita';

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 14

________

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.

502/1992 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993 SIGLATO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO INTEGRATO IL 3 APRILE 1997.

Dichiarazione preliminare

1. Il riordino del S.S.N. avviato dai DD.LL.vi 30 dicembre 1992, n.

502, e 7 dicembre 1993, n. 517, accentua il ruolo delle regioni, per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualita' del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale.

2. Quest'ultima e' assicurata attraverso il sistema delle farmacie pubbliche e private. Con la farmacia aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi strumentalmente organizzati, viene esercitata la professione farmaceutica in base alla quale sono autorizzate la preparazione, il controllo, la conservazione e la dispensazione dei medicinali in via esclusiva.

3. La professione esercitata in questo contesto costituisce garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza con i det...

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