Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate
DOUEIT, 20 Luglio 2002 › Serie L
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Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate
DIRETTIVA 2002/56/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializazione dei tuberi-seme di patate IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1 ), previa consultazione del Comitato economico e sociale, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (2 ), relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate (3 ), ha subito diverse e sostanzioli modificazioni. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.(2) La produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.(3) I risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme di patate adeguati.(4) Una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate, e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario. A tal fine un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio (4 ).(5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa.Nel quadro del consolidamento del mercato interno, è opportuno che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione dei tuberiseme all'interno della Comunità.(6) Per regola generale, i tuberi-seme devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati.La scelta dei termini tecnici 'tuberi-seme di base' e 'tuberi-seme certificati' è basata sulla terminologi...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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