Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

DOUEIT, 20 Luglio 2002Serie L

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Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

DIRETTIVA 2002/54/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1 ), previa consultazione del Comitato economico e sociale, considerando quanto segue:

(1) La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3 ). A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Le barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate 'barbabietole', occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

(3) I risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.

(4) Una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio (4 ).

(5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.

(6) Per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. La scelta dei termini tecnici 'sementi di base' e 'sementi certificate' è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si dovrà rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.

(7) È opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi.

(8) Per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne, in particolare, la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità.

(9) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme c...

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