Sentenze nº C-353/89 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 25 Luglio 1991

Legato come :

Riassunto


1. La soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi all' interno della Comunità, prescritta dall' art. 59, primo comma, del Trattato, implica in primo luogo l' eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza o perché stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione viene fornita.

Normative nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine sono compatibili con il diritto comunitario solo se possono rientrare in una deroga espressamente contemplata, come l' art. 56 del Trattato, che non può essere invocato per perseguire scopi di natura economica.

In mancanza di armonizzazione delle norme in materia di servizi, e anche di un regime di equivalenza, la libertà garantita dal Trattato in questo settore può essere limitata, in secondo luogo, dall' applicazione di normative nazionali, concernenti chiunque sia stabilito sul territorio nazionale, ai prestatori stabiliti sul territorio di un altro Stato membro che già debbono soddisfare i requisiti della normativa di tale Stato. Siffatti limiti rientrano nel divieto di cui all' art. 59 qualora l' applicazione della legge nazionale ai prestatori stranieri non sia giustificata da esigenze imperative connesse all' interesse generale, ovvero quando le esigenze sottese a detta normativa già siano tutelate dalle norme imposte ai prestatori nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Infine, l' applicazione delle normative nazionali ai prestatori stabiliti in altri Stati membri deve essere atta a garantire il conseguimento dello scopo con esse perseguito e non può eccedere quanto necessario a tal fine; occorre pertanto che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi.

2. Una politica culturale volta alla tutela della libertà d' espressione delle diverse componenti sociali, culturali, religiose o filosofiche esistenti in uno Stato membro può costituire un' esigenza imperativa di interesse generale che giustifichi una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

3. Obbligando gli enti che fruiscono di tempi di trasmissione sulla rete radiotelevisiva nazionale a spendere presso una determinata impresa nazionale tutti gli importi messi a loro disposizione per la realizzazione di programmi radio nonché una percentuale fissata con decreto per la realizzazione di programmi televisivi, uno Stato membro trasgredisce gli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 59 del Trattato.

Pur rientrando, infatti, in una politica culturale rivolta alla tutela della libertà di espressione delle diverse componenti sociali, culturali, religiose o filosofiche della società garantendo la sopravvivenza di un' impresa che pone a loro disposizione mezzi tecnici, un obbligo del genere eccede lo scopo che si prefigge, in quanto il pluralismo nel settore audiovisivo di uno Stato membro non sarebbe affatto compromesso dalla facoltà offerta agli enti nazionali che operano nel settore di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri.

4. L' imposizione di requisiti che incidono sulla struttura degli enti radiotelevisivi stranieri non può essere considerata oggettivamente necessaria per tutelare l' interesse generale rappresentato dal mantenimento di un sistema radiotelevisivo nazionale che garantisce il pluralismo.

5. Restrizioni alla trasmissione di messaggi pubblicitari possono essere imposte per perseguire un interesse generale, cioè tutelare il consumatore contro gli eccessi della pubblicità commerciale o, in un' ottica di politica culturale, garantire un certo livello qualitativo dei programmi. Tuttavia, qualora restrizioni del genere riguardino solo i messaggi pubblicitari specificamente rivolti al pubblico nazionale, esse non sono giustificate da esigenze imperative connesse all' interesse generale in quanto volte a limitare la concorrenza cui è soggetto da parte di operatori stranieri un ente nazionale che detiene il monopolio per la diffusione di detti messaggi pubblicitari.

6. Vietando agli esercenti di reti di distribuzione via cavo stabiliti sul proprio territorio di diffondere programmi radiofonici o televisivi contenenti messaggi pubblicitari specificamente rivolti al pubblico nazionale e trasmessi da un ente radiotelevisivo stabilito sul territorio di un altro Stato membro, qualora non siano soddisfatti determinati requisiti relativi alla struttura di tali enti o inerenti a messaggi pubblicitari contenuti nei loro programmi e rivolti al pubblico nazionale, uno Stato membro trasgredisce gli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 59 del Trattato.

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Riassunto


Sentenze nº C-353/89 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 25 Luglio 1991

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 novembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo riservato ad un' impresa olandese in tutto o in parte gli ordinativi provenienti dagli enti nazionali olandesi di radiodiffusione ed avendo limitato la ritrasmissione nei Paesi Bassi dei programmi di altri Stati membri contenenti pubblicità specificamente rivolta al pubblico olandese, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 59 del Trattato CEE.

2 La Commissione censura due provvedimenti indipendenti l' uno dall' altro: il primo riguarda l' obbligo imposto agli enti nazionali di radiodiffusione stabiliti nei Paesi Bassi di rivolgersi ad un' impresa olandese per la realizzazione di tutti o di parte dei propri programmi; il secondo attiene ai requisiti imposti alla trasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri, ove essi contengano pubblicità specificamente rivolta al pubblico olandese. Entrambi i provvedimenti sono contenuti nella legge olandese 21 aprile 1987, che disciplina la fornitura di programmi radiofonici o televisivi, il canone radiotelevisivo e le misure di sostegno agli organi di stampa (Staatsblad n. 249 del 4 giugno 1987, in prosieguo: la "Mediawet").

3 La Mediawet intende istituire un sistema radiofonico e televisivo plural...

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