Sentenze nº C-68/88 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 21 Settembre 1989

Legato come :

Riassunto


1 . Esiste un nesso indissociabile fra l' obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i termini impartiti ed infine quello di versare gli interessi di mora . Gli interessi di mora sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo .

2 . Qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l' art . 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario .

A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva . Inoltre le autorità nazionali devono procedere nei confronti delle violazioni del diritto comunitario con la stessa diligenza usata nell' esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Sentenze nº C-68/88 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 21 Settembre 1989

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso l' accertamento ed il versamento alla Comunità delle risorse proprie fraudolentemente sottratte al bilancio comunitario per effetto dell' importazione dalla Yugoslavia in Grecia, senza applicazione di alcun prelievo, di determinate partite di granoturco, successivamente esportate verso un altro paese membro della Comunità come prodotti di origine greca, e avendo rifiutato di adottare altri provvedimenti adeguati, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario .

2 Alla fine del 1986 la Commi...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società