Sentenze nº C-137/92 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 15 Giugno 1994

Legato come :

Riassunto


1. Se i termini processuali rispondono ad esigenze di certezza del diritto, i vari prolungamenti previsti dalla decisione della Corte sui termini relativi alla distanza mirano a tener conto delle difficoltà che le parti possono incontrare in ragione della loro maggiore o minore lontananza dalla sede della Corte di giustizia ed a porle in tal modo in condizioni di parità. La fissazione dei termini relativi alla distanza deve dunque avvenire in funzione del luogo in cui le parti hanno la loro residenza abituale ed in cui sono adottate le decisioni concernenti la loro attività.

Per quanto riguarda la Commissione, occorre constatare che, prima che la decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di certi organismi e servizi delle Comunità europee fissasse a Bruxelles la sua sede, la stessa era già effettivamente diretta da Bruxelles, che era uno dei luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni. Il fatto che taluni suoi servizi fossero installati a Lussemburgo e continuino ad esserlo risulta, sotto questo aspetto, irrilevante.

Di conseguenza, la Commissione deve fruire del termine relativo alla distanza previsto per le persone che hanno la loro residenza abituale in Belgio.

2. Se gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati, in deroga a questo principio gli atti viziati da un' irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter essere tollerata dall' ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l' equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge.

La gravità delle conseguenze che si ricollegano all' accertamento dell' inesistenza di un atto delle istituzioni esige che, per ragioni di certezza del diritto, l' inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

Ciò non avviene in un caso in cui, indipendentemente da qualsiasi vizio che infici una decisione, risulti certo che la Commissione abbia effettivamente deciso di adottarne il dispositivo ed in cui, d' altra parte, i vizi di competenza e di forma riguardanti l' iter di adozione della decisione non risultino così manifestamente gravi da far sì che la decisione stessa debba considerarsi giuridicamente inesistente.

3. Il funzionamento della Commissione è retto dal principio di collegialità, enunciato dall' art. 17 del Trattato di fusione, disposizione sostituita dall' art. 163 del Trattato CE. Tale principio si fonda sull' eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all' adozione di una decisione e, in particolare, implica, da un lato, che le decisioni siano deliberate in comune e, dall' altro, che tutti i membri del Collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, del complesso delle decisioni adottate.

4. Il rispetto di tale principio, e in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che esse producono, nel senso che essi devono poter essere certi che le decisioni siano state effettivamente adottate dal Collegio e corrispondano esattamente alla sua volontà.

Ciò vale, in particolare, per gli atti espressamente qualificati come decisioni, che la Commissione deve adottare nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza e che hanno per oggetto di constatare una violazione delle predette norme, di emettere ingiunzioni nei confronti di tali imprese e di infliggere loro sanzioni pecuniarie.

Siffatte decisioni devono essere motivate obbligatoriamente ai sensi dell' art. 190 del Trattato CEE che esige che la Commissione esponga le ragioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione, al fine di consentire alla Corte di esercitare il proprio controllo e di far conoscere sia agli Stati membri sia alle persone fisiche o giuridiche interessate in qual modo essa applichi il Trattato. Poiché il dispositivo e la motivazione di una decisione costituiscono un tutto inscindibile, spetta soltanto al Collegio, in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l' uno e l' altra. Ciò implica che soltanto correzioni puramente ortografiche e grammaticali possono ancora essere apportate, dai servizi della Commissione, al testo di un atto dopo la sua formale adozione da parte del Collegio, mentre qualsiasi altra modifica spetta esclusivamente a quest' ultimo.

5. Le decisioni della Commissione che constatano un' infrazione alle regole di concorrenza del Trattato non possono essere delegate al commissario responsabile della politica della concorrenza, ai sensi dell' art. 27 del regolamento interno, senza con ciò violare il principio di collegialità.

6. L' autenticazione degli atti, prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, mira a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal Collegio. Essa permette così di controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testo adottato dal Collegio e, quindi, la loro corrispondenza con la volontà dell' autore dell' atto. Ne consegue che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE e che la sua violazione può giustificare un ricorso d' annullamento.

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Sentenze nº C-137/92 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 15 Giugno 1994

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1992, la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, la sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), con cui il Tribunale di primo grado ha dichiarato inesistente l' atto intitolato "Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC)", notificato alle ricorrenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 74 del 17 marzo 1989 (pag. 1) ed ha dichiarato irricevibili i ricorsi d' annullamento proposti dinanzi ad esso contro tale atto.

Antefatti e procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

2 Risulta dalla sentenza del Tribunale che le resistenti all' impugnazione, imprese attive nel settore del policloruro di vinile ("PVC"), hanno chiesto l' annullamento della citata decisione 89/190, con cui la Commissione aveva accertato la loro partecipazione ad un accordo e/o ad una pratica concordata in violazione dell' art. 85 del Trattato CEE, constatando che i produttori che fornivano PVC nel territorio della Comunità avevano preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi "obiettivo" e quote "obiettivo", a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l' esecuzione dei predetti accordi collusivi (art. 1), ed aveva inoltre ingiunto loro di porre fine alle suddette infrazioni e di astenersi in futuro dalle pratiche censurate (art. 2) nonché di pagare ammende individuali (art. 3).

3 Poiché le ricorrenti avevano messo in dubbio sotto parecchi profili la regolarità del procedimento di adozione e di notifica della decisione, il Tribunale ha proceduto ad un' istruzione approfondita chiedendo alla Commissione, in un primo tempo, di produrre il verbale della riunione ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società