Sentenze nº C-137/92 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 15 Giugno 1994
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Sentenze nº C-137/92 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 15 Giugno 1994
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1992, la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, la sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), con cui il Tribunale di primo grado ha dichiarato inesistente l' atto intitolato "Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC)", notificato alle ricorrenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 74 del 17 marzo 1989 (pag. 1) ed ha dichiarato irricevibili i ricorsi d' annullamento proposti dinanzi ad esso contro tale atto. Antefatti e procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado 2 Risulta dalla sentenza del Tribunale che le resistenti all' impugnazione, imprese attive nel settore del policloruro di vinile ("PVC"), hanno chiesto l' annullamento della citata decisione 89/190, con cui la Commissione aveva accertato la loro partecipazione ad un accordo e/o ad una pratica concordata in violazione dell' art. 85 del Trattato CEE, constatando che i produttori che fornivano PVC nel territorio della Comunità avevano preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi "obiettivo" e quote "obiettivo", a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l' esecuzione dei predetti accordi collusivi (art. 1), ed aveva inoltre ingiunto loro di porre fine alle suddette infrazioni e di astenersi in futuro dalle pratiche censurate (art. 2) nonché di pagare ammende individuali (art. 3). 3 Poiché le ricorrenti avevano messo in dubbio sotto parecchi profili la regolarità del procedimento di adozione e di notifica della decisione, il Tribunale ha proceduto ad un' istruzione approfondita chiedendo alla Commissione, in un primo tempo, di produrre il verbale della riunione ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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