Sentenze nº C-2/90 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 09 Luglio 1992

Legato come :

Riassunto


1. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 84/631, relativa alla sorveglianza e al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, uno Stato membro che istituisce un divieto assoluto di ammassare, di depositare o di scaricare in una delle sue regioni rifiuti pericolosi provenienti da un altro Stato membro e che disapplica quindi la procedura stabilita dalla suddetta direttiva.

Infatti, la direttiva 84/631 ha attuato un sistema completo che verte in particolare su movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ai fini del loro smaltimento in impianti concretamente definiti e si basa sull' obbligo della previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti, dato che le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla tutela dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, ma non dispongono di alcuna possibilità di vietare globalmente tali movimenti.

2. Rientrano nell' ambito d' applicazione dell' art. 30 del Trattato gli oggetti che vengono trasportati al di là di una frontiera nazionale per dar luogo a negozi commerciali, indipendentemente dalla natura di tali negozi, tanto che i rifiuti, riciclabili o no, devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformità alla suddetta disposizione, non dovrebbe in linea di principio essere impedita.

Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 84/631 riguardanti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi, il divieto istituito da uno Stato membro di ammassare, di depositare o di scaricare in una delle sue regioni rifiuti provenienti da un altro Stato membro è atto ad essere giustificato dalle esigenze imperative attinenti alla protezione dell' ambiente. Infatti, in primo luogo i rifiuti sono oggetti di natura particolare il cui accumulo, ancor prima che essi divengano pericolosi per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l' ambiente e, in secondo luogo, un divieto del genere non può considerarsi discriminatorio tenuto conto del principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente stabilito per l' azione della Comunità in materia ambientale all' art. 130 R, n. 2, del Trattato, il quale implica che spetta a ciascuna regione, comune o altra entità locale adottare i provvedimenti adeguati al fine di garantire l' accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti al fine di limitare, per quanto si possa fare, nelle migliori condizioni possibili, il loro trasporto.

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Riassunto


Sentenze nº C-2/90 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 09 Luglio 1992

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 gennaio 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo vietato di ammassare, di depositare o di scaricare, di fare ammassare, di far depositare o di far scaricare i rifiuti provenienti da un altro Stato membro o da una regione diversa da quella vallona, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), dalla direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza e al controllo nella Comunità dei trasferimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31), e dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

2 Dal f...

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