Conclusioni nº C-532/03 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Settembre 2006

Legato come :

Riassunto


Appalti pubblici - Artt. 43 CE e 49 CE - Direttiva 92/50/CEE - Forma scritta del contratto - Aggiudicazione di un appalto senza pubblicità (bando di gara) - Servizi di soccorso - Trasparenza - Parità - Inadempimento-

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Riassunto


Conclusioni nº C-532/03 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Settembre 2006

I -    Considerazioni introduttive

1.        Il presente ricorso per inadempimento, analogamente ad un altro ricorso depositato in parallelo ( 2 ), riguarda i precetti sulla trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti che si possano evincere dal diritto primario. Il procedimento di specie tratta, in particolare, degli obblighi che discendono dalle libertà fondamentali e dai principi generali in materia di aggiudicazione degli appalti, che non ricadono nell-ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici. Trattasi, in conclusione, dell-interpretazione e dell-evoluzione della giurisprudenza della Corte nelle cause Telaustria ( 3 ) e Coname ( 4 ).

2.        Sebbene la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( 5 ) (in prosieguo: la «direttiva 92/50») - sostituita, nel frattempo, dal cosiddetto pacchetto legislativo - comprenda le aggiudicazioni di appalti riguardanti le prestazioni in materia di soccorso d-urgenza, oggetto del presente procedimento, essa comprende solamente gli appalti che si basano su un contratto scritto.

II - Contesto normativo

A -     Diritto comunitario

3.        Il presente procedimento riguarda principalmente la libera prestazione di servizi, ovvero l-art. 49 CE.

4.        Occorre altres-

fare riferimento alla disposizione dell-art. 86 CE, che, al n. 1, prevede gli obblighi degli Stati membri nei confronti di determinate imprese e al n. 2 disciplina, invece, gli obblighi delle specifiche imprese, e precisamente soprattutto quelli delle imprese incaricate della fornitura di servizi di interesse economico generale.

B -     Diritto nazionale

5.        L-art. 65, n. 1, dello Health Act 1953 dispone quanto segue:

«Fatte salve le direttive generali del Ministro, un ufficio sanitario può, alle condizioni e secondo le modalità ritenute opportune, assicurare sostegno ad un ente che fornisce o che propone di fornire un servizio, simile a quelli che l-ufficio sanitario può fornire o che li completa, con una o più delle seguenti modalità:

a) mediante contributi per la copertura delle spese sostenute dall-ente,

(-)».

6.        L-art. 25 del Fire Services Act 1981 prevede quanto segue:

«Un-autorità p...

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