Sentenze nº C-193/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 Settembre 2006

Legato come :

Riassunto


Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante - Divieto di svolgimento di attività di domiciliazione di società - Obbligo di presentare ogni anno il certificato d-iscrizione presso l-autorità competente dello Stato membro d-origine-

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Riassunto


Sentenze nº C-193/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 Settembre 2006

Nella causa C-193/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell-art. 226 CE, proposto il 29 aprile 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. A. Bordes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente, assistito dall-avv. L. Dupong, avocat,

convenuto,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, K. Lenaerts (relatore), E. Juhász, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-S-awiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 14 marzo 2006,

sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza dell-11 maggio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il ricorso in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto, nei confronti degli avvocati che abbiano acquisito la propria qualifica professionale in un altro Stato membro e intendano stabilirsi sul suo territorio con il loro titolo professionale di origine, taluni obblighi relativi alle conoscenze linguistiche, il divieto di esercitare l-attività di domiciliatario di società e l-obbligo di presentare ogni anno il certificato d-iscrizione presso l-autorità competente dello Stato membro d-origine, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l-esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).

 Contesto normativo

 La direttiva 98/5

2        A ter...

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