Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale





Extracto


Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Parlamento europeo (2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (3 ), considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.

Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata 'Convenzione di Bruxelles') (4 ). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968.

Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione.

(6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(7) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(1 ) GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.

(2) Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3 ) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6.

(4) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.

GU L 388 ...

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