Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
DOUEIT, 21 Dicembre 2007 › Serie L
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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
CONVENZIONE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
DETERMINATE a potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti,CONSIDERANDO che, a tal fine, è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e istituire una procedura rapida per garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie,CONSAPEVOLI dei legami che le uniscono, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio tra la Comunità europea e alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,TENENDO CONTO:-- della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti dell'Unione europea, -- della convenzione di Lugano, del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che estende l'applicazione delle norme della convenzione di Bruxelles del 1968 ad alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, -- del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito la succitata convenzione di Bruxelles, -- dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005,PERSUASE che l'estensione dei principi enunciati nel regolamento (CE) n. 44/2001 alle parti contraenti del presente atto potenzierà la cooperazione giudiziaria ed economica,DESIDEROSE di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme del presente atto,HANNO DECISO, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione, e HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 11. La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;21.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339/3 b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;c) la sicurezza sociale;d) l'arbitrato.3. Ai fini della presente convenzione, con 'Stato vincolato dalla presente convenzione' si intende lo Stato che è parte contraente della presente convenzione, ovvero uno Stato membro della Comunità europea.L'espressione può altresì indicare la Comunità europea.TITOLO II COMPETENZA SEZIONE 1Disposizioni generali Articolo 21. Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.2. Alle persone che non sono cittadini dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel quale sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.Articolo 31. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo.2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.Articolo 41. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione, dalla legge di quello Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può, indipendentemente dalla cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.SEZIONE 2Competenze speciali Articolo 5La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere esegui...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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